Quanto al reato di cui all’articolo 570 c.p., trattasi di una norma che fa riferimento alla specifica fattispecie del soggetto che abbia fatto mancare i mezzi di sussistenza; pertanto, ha la funzione di garantire l’obbligo del genitore di assistere, con continuità, i figli fornendo loro i mezzi di sussistenza. Da un lato, quindi, non è una condotta integrata da qualsiasi forma di inadempimento e dall’altro, trattandosi di reato doloso, la condotta deve essere accompagnata dal necessario elemento psicologico. In particolare, sul piano oggettivo, si deve trattare di inadempimento serio e sufficientemente protratto (o destinato a protrarsi) per un tempo tale da incidere apprezzabilmente sulla disponibilità dei mezzi di sussistenza che il soggetto obbligato deve fornire. Quindi il reato non scatta automaticamente con l’inadempimento ai sensi delle leggi civili e, ancorché la violazione possa conseguire anche al ritardo, il giudice penale dovrà valutarne la “gravità” e, quindi, l’attitudine oggettiva a integrare la condizione che la norma è tesa ad evitare.