Il Tribunale Penale di Napoli, Sezione Distaccata di Portici, ha assolto l'imputato dal reato previsto e punito dall'articolo 570 cp , escludendo sussistere fattispecie penalmente rilevante laddove il padre non abbia mezzi sufficienti per adempiere ai propri obblighi verso i figli. Il Tribunale pur avendo accertato che "l'imputato aveva oggettivamente omesso di provvedere parzialmente al mantenimento dovuto", ha ritenuto non sussistere il reato riscontrando che "tale condotta omissiva trovare ragione unicamente nella costante precarietà dell'attività lavorativa". ( Nel merito , il signor M.D., aiutante macellaio con licenza elementare, aveva l'obbligo di versare euro 300 ai figli minori. In giudizio l'imputato, non aveva fatto mancare l'affetto ed il sostegno morale ad i figli , provvedendo tuttavia ad autoridurre il mantenimento in base a contingenze lavorative ) ( Sentenza n° 17073/2012 del 24/02/2012).