La configurabilità della circostanza aggravante dei futili motivi di cui all'art. 61, n. 1, c.p. ricorre quando la determinazione criminosa sia stata causata da uno stimolo esterno, così lieve, banale e sproporzionato, rispetto alla gravità del reato, da apparire, secondo il comune modo di sentire, assolutamente insufficiente a provocare l'azione criminosa, tanto da potersi considerare, più che una causa determinante dell'evento, un mero pretesto per lo sfogo di un impulso criminale.