LA S.C. ,in relazione all'art. 35 del D.Lgs. 274/2000, che subordina la declaratoria di estinzione del reato "alla dimostrazione, da parte dell'imputato, non solo di avere provveduto alla riparazione del danno cagionato mediante le restituzioni o il risarcimento, ma anche di avere eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato, di guisa che il giudice sia posto nelle condizioni di valutare l'idoneità delle condotte riparatorie a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione", ha statuito un importante principio di diritto che potrà risolvere numerosi processi che si intersecano tra civile e penali relativi ai danni fisici subiti in relazione a sinistri stradali . La norma sopra indicata, subordinando la pronuncia alla dimostrazione, a cura dell'imputato, "di avere proceduto, prima dell'udienza di comparizione, alla riparazione del danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento e di avere eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato", esige la valutazione di assoluta esaustività della condotta riparatoria.