Tizia conosce Caio grazie ad un'inserzione matrimoniale su un giornale. I due hanno una breve avventura, ma Tizia vuole di più: una relazione sentimentale. Di fronte al rifiuto di Caio, lo minaccia dicendogli essere incinta e che renderà pubbliche le presunte molestie di quest'ultimo nei confronti della figlia. Caio, allora, si rivolge all'Autorità Giudiziaria. In primo grado, il Tribunale - che la ritiene responsabile per il reato di violenza privata -. Tizia impugna la decisione dinanzi alla Corte d'Appello di Palermo, che con sentenza del 21 giugno 2011 conferma la responsabilità penale dell'imputata. Il Giudice di merito osserva che "integra gli estremi del delitto di violenza privata la minaccia, ancorché non esplicita, che si concreti in un qualsiasi comportamento o atteggiamento idoneo a incutere timore e a suscitare la preoccupazione di un danno ingiusto al fine di ottenere che, mediante la detta intimidazione, il soggetto passivo sia indotto a fare, tollerare o a omettere qualcosa" (vedi anche Cass. pen. n.9075 del 7 febbraio 2008). La Corte di Cassazione, che si è espressa più volte sul punto, ha precisato che integrano il reato di violenza privata anche comportamenti quali le espressioni ingiuriose, le espressioni incivili, l'andare in escandescenze, purchè incidano sulla psiche di chi li subisce costringendo la sua volontà. Ad esempio, è stata considerata violenza privata la condotta di un uomo che, allo scopo di indurre la ex a riprendere la loro relazione, l'aveva minacciata di diffondere materiale audio-visivo che riproduceva i loro rapporti sessuali e aveva inviato sms minacciosi al marito perchè recedesse dall'intento di riconciliarsi con lei (Cass. pen., Sez. V, n. 31758 del 31.07.2009). In ogni caso, Tizia non dovrà scontare la pena prevista per questo reato - previsto dall'art. 610 cod. pen., a norma del quale "Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa e’ punito con la reclusione fino a quattro anni " - perchè è intervenuta la prescrizione. Facile il paragone con la trama del film "Attrazione fatale" - con Michael Douglas e Glenn Close -, anche se questo caso è meno estremo. Peraltro, in un caso simile a quello narrato nel film la pena sarebbe stata maggiore, come previsto dall'art. 610, comma 2, cod. pen. In conclusione, in caso di rifiuto del partner di intraprendere una relazione sentimentale, forse è meglio rassegnarsi... Non sempre ci si salva con la prescrizione! Roma, 12 ottobre 2011 Avv. Daniela Conte RIPRODUZIONE RISERVATA