Con la sentenza n. 36779, la I Sezione penale della Corte di Cassazione ha assolto due spammers che avevano inviato numerosi messaggi di posta elettronica a due donne. La Suprema Corte, dopo aver ripercorso il ragionamento sotteso al suo precedente arresto del 2010, ha precisato (e questo è l’elemento di assoluta novità,) che non è lo Spamming ad essere escluso sic et simpliciter dalle modalità di condotta astrattamente idonee a configurare il reato di molestie telefoniche, bensì, caso per caso, la specifica modalità con la quale avviene la comunicazione. In particolare dovrà escludersi che lo Spamming possa configurare una condotta rilevante in riferimento all’applicazione dell’art. 660 c.p. allorchè la comunicazione dei messaggi di posta elettronica non avvenga attraverso l’uso del telefono (o di apparecchio di comunicazione con funzionamento analogo e mediante la rete telefonica o cellulare) né con segnalazione acustica sincrona.