Assemblea condominiale, "croce e delizia" per condomini, amministratori di condominio e per noi avvocati che ci occupiamo delle controversie condominiali. E' simile ad una "arena", un luogo dove molte volte si discute anche per sfogarsi, per una sorta di "rivalsa" nei confronti di altri condomini o per lenire i propri malumori. A volte, proprio per questo, ci si lascia andare - per fortuna soprattutto verbalmente - e si usano espressioni assolutamente gratuite ed offensive, che possono avere conseguenze anche penali (come è accaduto nel caso oggetto della sentenza che vado a commentare). Nel corso di du distinte assemblee condominiali, Tizio - di professione architetto - insiste circa la necessità di fare lavori nel condominio. Caio, condomino, non è d'accordo e - gratuitamente - inizia a rivolgersi a Tizio con espressioni quali "mafioso" e "architetto del c....", oltre ad apostrofarlo accusandolo di lavorare evadendo gli obblighi fiscali. Denunciato da Caio per il reato di ingiuria, Tizio viene riconosciuto colpevole del reato e condannato - in primo e secondo grado - al risarcimento danni nei confronti di Caio. Tizio presenta ricorso presso la Corte di Cassazione, deducendo che - nel caso di specie - ricorreva una causa di non punibilità perchè le espressioni da lui utilizzate erano frutto di un giusto scatto d'ira nei confronti di Caio che (pur non essendo condomino) durante l'assemblea condominiale si era ingiustamente intromesso nella questione riguardante i lavori condominiali eventualmente da effettuare. La Corte di legittimità osserva che - nella fattispecie de quo - Caio (persona offesa costituita parte civile nel procedimento) era stato oggetto di espressioni palesemente ingiuriose - e, come tali, integranti il reato previsto dal codice penale - soltanto per avere insistito, nel corso dell'assemblea condominiale, sulla necessità di effettuare lavori non graditi dall'imputato. Per quanto riguarda, poi, l'espressione "architetto del c...." rivolta da Tizio a Caio in un secondo episodio, si tratta di frase ingiuriosa rivolta gratuitamente nei confronti di quest'ultimo, senza tentare di relazionarsi con il medesimo allo scopo di preservare la sua dignità. Per tutte queste ragioni, pertanto, la Corte di Cassazione - 5^ Sez. penale - con la sentenza n. 33221 depositata in data 23 agosto 2012 ha confermato la sentenza del giudizio di merito, condannando Tizio al pagamento delle spese del procedimento, delle spese legali in favore della persona offesa/parte civile e della somma € 1.000,00 alla Cassa delle ammende. Roma, 27 agosto 2012 Avvocato Daniela Conte RIPRODUZIONE RISERVATA