INGIURIA E DIFFAMAZIONE - STAMPA In riferimento all'art. 595 c.p., si rileva come, ai fini dell'individuabilità dell'offeso, non è necessario che l'offensore ne indichi esplicitamente il nome, essendo sufficiente che l'offeso possa essere individuato per esclusione in via deduttiva, tra una data categoria di persone. In tal senso, tra l'altro, risulta irrilevante che in concreto l'offeso venga individuato da un ristretto gruppo di persone. Il contenuto di un articolo di un periodico, riferendo una situazione di fatto riconducibile alle scelte private di un dato soggetto (nella specie attinenti alla sfera sessuale), non ha alcun rilievo sociale, almeno nella attribuzione del fatto ad una persona ben individuata o facilmente individuabile, con la conseguenza che l'articolo in parola potrebbe violare, contestualmente, la privacy del predetto soggetto e, attraverso tale violazione, la reputazione dello stesso. Ciò premesso, risulta erronea la sentenza che escluda la configurabilità del reato di cui all'art. 595 c.p., non solo per la pretesa mancanza di presupposti per l'identificazione della persona offesa semplicemente sulla base del fatto che non sia stato riportato il nome integrale della medesima, ma anche per l'applicabilità, in assenza di specifici elementi, dell'esimente del diritto di cronaca, la cui configurabilità presuppone, viceversa, l'esistenza dell'interesse pubblico. Cass. pen., Sez. IV, ud. 17 luglio 2012 - dep. 23 luglio 2012, n. 29911