Nella fattispecie presa in esame, la Suprema Corte ritiene che non sia configurabile l’ipotesi criminosa prevista dall’art. 571 c.p. (abuso di mezzi di correzione o di disciplina), qualora il soggetto passivo sia il figlio già divenuto maggiorenne, ancorchè convivente, trattandosi di persona non più sottoposta all’autorità del genitore (cioè alla sua potestà genitoriale). Il reato va quindi necessariamente qualificato ai sensi dell’art. 582 c.p. (lesioni personali), con la conseguenza, tuttavia, che essendo tale ultima fattispecie penale punibile a querela di parte, qualora la persona offesa non abbia presentato querela ovvero abbia rimesso la querela e l’imputato l’abbia accettata (come verificatosi nel caso concreto), lo stesso risulta estinto per remissione della querela.