Il reato di abuso dei mezzi di correzione presuppone la minore età del figlio.
Cassazione Penale, Sezione Sesta, Sentenza n. 4444 del 07/02/2011
Avv. Marco Resta
di Giuggianello, LE
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Nella fattispecie presa in esame, la Suprema Corte ritiene che non sia configurabile l’ipotesi criminosa prevista dall’art. 571 c.p. (abuso di mezzi di correzione o di disciplina), qualora il soggetto passivo sia il figlio già divenuto maggiorenne, ancorchè convivente, trattandosi di persona non più sottoposta all’autorità del genitore (cioè alla sua potestà genitoriale). Il reato va quindi necessariamente qualificato ai sensi dell’art. 582 c.p. (lesioni personali), con la conseguenza, tuttavia, che essendo tale ultima fattispecie penale punibile a querela di parte, qualora la persona offesa non abbia presentato querela ovvero abbia rimesso la querela e l’imputato l’abbia accettata (come verificatosi nel caso concreto), lo stesso risulta estinto per remissione della querela.
Svolgimento del processo
1. Con sentenza del 6 maggio 2010, la Corte di appello di Catania, in parziale riforma della sentenza del Tribunale della stessa città emessa nei confronti di G.P., riqualificava il fatto nel reato di cui all’art. 571 c.p., comma 2, e rideterminava la pena, in mesi due di reclusione, confermando nel resto.
In particolare, i giudici di appello, così decidendo, accoglievano la doglianza dell’imputato contenuta nell’atto di gravame, modificando l’originaria qualificazione giuridica del fatto come lesioni personali dolose nei confronto del figlio R..
2. Avverso la suddetta sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo con un unico motivo l’erronea applicazione dell’art. 571 c.p., comma 2, avendo i giudici di appello erroneamente configurato il reato di abuso dei mezzi di correzione nei confronti dei figlio dell’imputato all’epoca già maggiorenne.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è fondato.
Il reato di abuso dei mezzi di correzione, di cui all’art. 571 c.p., presuppone un uso consentito e legittimo degli stessi, tramutato per eccesso in illecito.
Tale reato è pertanto configurabile nei confronti del genitore fin tanto sussista in capo a quest’ultimo la potestà sui figli, potestà che gli conferisce, nell’interesse dei figli stessi, il diritto- dovere di educare la prole e alla quale corrisponde quella situazione di soggezione dei figlio che non può sottrarsi a tali poteri, dovendosi limitare a subirli (il che rende conseguentemente necessario un contrailo da parte dell’ordinamento sul loro corretto esercizio).
Deve pertanto affermarsi che non è configurabile il reato di abuso di mezzi di correzione, qualora il soggetto passivo sia il figlio già divenuto maggiorenne, ancorchè convivente, trattandosi di persona non più sottoposta all’autorità del genitore.
2. Tanto puntualizzato, deve riconoscersi che erroneamente il giudice di secondo grado ha qualificato il fatto ai sensi dell’art. 571 c.p., poichè la persona offesa risultava all’epoca dei fatti aver già raggiunto la maggior età.
Spettando, ai sensi dell’art. 521 c.p.p., al giudice l’esatta qualificazione della fattispecie, questa Corte a tanto provvede qualificando il fatto nei reato di cui all’art. 582 c.p., punibile a querela di parte. E poichè, nel caso concreto la persona offesa ha rimesso nel corso del dibattimento di primo grado la querela a suo tempo proposta, e l’imputato ha accettato tale remissione, ne consegue che fa sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perchè estinto il reato di lesioni personali così qualificato il fatto attribuito ai G. – per remissione di querela, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Qualificato il fatto come lesione personale, annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per remissione della querela. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Depositiata in cancelleria il 7 febbraio 2011
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