Distinzione di rilievo tra il "giornalismo d'informazione" ed il "giornalismo d'inchiesta", quanto ai parametri circa la configurabilità dell'esimente rispetto al delitto di diffamazione a mezzo stampa. Limiti maggiormente elastici, quindi, per il "giornalismo d'inchiesta", atteso che << presuppone un ruolo attivo del giornalista, che non si limita a recepire e descrivere le notizie apprese, ma ricerca egli stesso fatti idonei, per il loro rilievo “pubblicistico”, a divenire “notizie”, con un’attività investigativa condotta presso le fonti che quelle notizie possano offrire e che lo stesso giornalista autonomamente contatta e sollecita: tale tipologia di giornalismo, che ha sovente svolto e continua a svolgere un ruolo di fondamentale importanza nell’accertare prima e nel consentire all’opinione pubblica di conoscere poi i fatti di indubbia rilevanza politica o sociale o economica>>. Pincipi sanciti dalla Suprema Corte di Cassazione oltre che dalla Corte di Giustizia Europea, che pertanto ben si adattano alla disamina delle fattispecie di reato in esame.