la Corte, la giurisprudenza in passato ha ritenuto sussistente l'aggravante di cui all'articolo 595, comma 3, del codice penale anche in caso di comunicazione diffamatoria attraverso il fax e attraverso la posta elettronica inviata a più destinatari (vedi, rispettivamente, Cass. n. 6081/2015 e Cass. n. 29221/2011). Insomma: l'aggravante c'è se il mezzo utilizzato è in qualsiasi modo idoneo a "coinvolgere e raggiungere una vasta platea di soggetti, ampliando – e aggravando – in tal modo la capacità diffusiva del messaggio lesivo della reputazione della persona offesa".