Una signora di Cagliari affigge nell’androne condominiale una durissima lettera di protesta nei confronti dell’amministratore di condominio, lamentando la sua colpevole e negligente assenza quando si tratta di fare servizi o lavori per il condominio (ci sono calcinacci che cadono, mettendo in pericolo la sicurezza dei condomini), e – al contrario – la costante e puntuale presenza al momento di riscuotere.

Per questi motivi, chiede la sostituzione dell’amministratore duramente criticato, definendolo “latitante” e incompetente”. L’amministratore denuncia la condomina per ingiuria e diffamazione. Tuttavia, la signora viene assolta in primo grado. L’amministratore propone, allora, ricorso per Cassazione, lamentando che la lettera contenente le critiche ritenute ingiuriose e diffamatorie era stata affissa per le scale, dove transitavano non soltanto i condomini, ma anche terzi estranei.

La Corte di Cassazione – 5^ Sez. penale – con la sentenza n. 3372 del 31.01.2011 ha dichiarato inammissibili i ricorsi presentati dall’amministratore e dal P.M., perchè manifestamente infondati.

Il diritto di critica e il diritto di cronaca sono entrambi tutelati dall’art. 21 Cost., secondo cui “tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione” (tranne nei casi in cui integrino violazioni espressamente previste da disposizioni di legge o le manifestazioni,pubblicazioni, ecc., siano contrarie al buon costume).  Tuttavia, il diritto di cronaca riguarda i fatti, la realtà fenomenica, mentre il diritto di cirtica è sostanzialmente, la manifestazione del proprio pensiero, connotato dal carattere della soggettività.Nella sentenza in commento si legge, infatti, che il diritto di critica si sostanzia nell’espressione di un giudizio (o, meglio ancora, di un opinione) che, per sua natura, non può essere obiettivo.

Peraltro, la Corte di Cassazione ha già avuto modo di precisare, in precedenti sentenze, che il diritto di critica ha un contenuto di veridicità più limitato e che, similmente al diritto di cronaca, incontra il limite della rilevanza sociale e della correttezza delle espressioni utilizzate (cfr., ex multis, Cass. 24.05.2002, CED Cass. n. 2219904).

Nella sentenza, poi, è precisato che  la condomina ha esercitato il proprio diritto di controllo sull’operato dell’amministratore – e di denuncia di eventuali irregolarità riscontrate -, lamentando le gravi carenze di manutenzione dell’immobile amministrato a causa della negligenza e imperizia di quest’ultimo e invitando gli altri condomini ad esercitare il loro potere di controllo. La lettera affissa dalla signora di Cagliari ha, infatti, quali naturali destinatari, gli altri condomini; per questo motivo è stata rispettata la rilevanza sociale del diritto di cirtica esercitato e, di conseguenza, la sua condotta non è da censurare. A parere dei Giudici della Suprema Corte, la condomina non ha voluto ledere la reputazione morale dell’amministratore, ma ha soltanto censurato il suo operato; pertanto, la parola “latitante”, nella fattispecie è stata chiaramente utilizzata non con l’intenzione di offendere, ma per sottolineare la mancata presenza al fine di non ottemperare ai doveri propri dell’amministratore di condominio.

In conclusione, secondo i Giudici di legittimità nella fattispecie de quo la condotta della condomina non integra gli estremi dei reati di ingiuria e di diffamazione.

Roma, 31.01.2011                                                         Avv. Daniela Conte