"Commette il reato di riduzione in schiavitù colui che mantiene lo stato di soggezione continuativa del soggetto ridotto in schiavitù o in condizione analoga, senza che la sua nozione culturale o di costume escluda l'elemento psicologico del reato". La Corte ha ricordato infine che "le consuetudini di usare i bambini nell'accattonaggio non sono invocabili come causa di giustificazione dell'esercizio del diritto, atteso che la consuetudine può avere efficacia scriminante solo in quanto sia stata richiamata da una Legge".