Lo stato di disoccupazione del padre non fa venir meno l'obbligo di contribuzione nei confronti dei figli minori, a meno che non si provi l'assoluta impossibilità di fare fronte alle obbligazioni attraverso la dimostrazione di una fruttuosa attivazione in tal senso. Non è peraltro necessario e rilevante uno stato di indigenza del minore, atteso che lo stato di bisogno è insito in tale condizione.