Gli abituali atti di violenza posti in essere ai danni di minori (nella specie, si trattava di schiaffi, percosse, scossoni, imboccamenti forzati, punture con matite appuntite alle mani, che si ipotizzavano commessi dalle educatrici di un asilo in danno di bambini loro affidati) non possono farsi rientrare nella previsione dell'abuso dei mezzi di correzione di cui all'art. 571 c.p. valorizzando impropriamente l'atteggiamento psicologico dell'animus corrigendi, vale a dire il preteso fine educativo, integrando piuttosto gli estremi del più grave reato di maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli (art. 572 c.p.).