Truffa. Nascondere i difetti costruttivi e i vizi urbanistici dell’immobile venduto è un artificio punibile.
Corte di cassazione, Sez. II Penale, Sentenza n. 28703/2013, depositata il 4 luglio 2013
Avv. Giuseppe Versace
di Bologna, BO, Italia
Letto 456 volte dal 08/07/2013
In data 4 luglio 2013, la Suprema Corte di Cassazione, ha depositato la sopra citata Sentenza, che stabilisce che ai fini della punibilità del reato di truffa, il silenzio maliziosamente serbato su alcune circostanze da parte di chi abbia il dovere di farle riconoscere, indipendentemente dal fatto che dette circostanze siano conoscibili dalla controparte con l’ordinaria diligenza, può configurarsi come “artificio o raggiro”
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