In data 4 luglio 2013, la Suprema Corte di Cassazione, ha depositato la sopra citata Sentenza, che stabilisce che ai fini della punibilità del reato di truffa, il silenzio maliziosamente serbato su alcune circostanze da parte di chi abbia il dovere di farle riconoscere, indipendentemente dal fatto che dette circostanze siano conoscibili dalla controparte con l’ordinaria diligenza, può configurarsi come “artificio o raggiro”