Non è responsabile di appropriazione indebita il datore di lavoro che non provvede al versamento del quinto dello stipendio ceduto dal lavoratore. Commette, comunque, un illecito civile. Un simile atteggiamento, in effetti, non può essere equiparato al furto e nemmeno all’appropriazione indebita, ma solamente ad un illecito civile nei confronti del prestatore di lavoro Così hanno stabilito le Sezioni Unite Penali della Suprema Corte di Cassazione con la sentenza 20 ottobre 2011, n. 37954, con la quale è stata annullata (in quanto il fatto non sussiste) la precedente condanna in primo grado, successivamente confermata anche in appello.