In tema di marchi d'impresa, il preuso locale di un marchio di fatto attribuisce al preutente la facoltà di continuare ad usarlo nel medesimo ambito territoriale anche dopo la registrazione da parte di terzi di un marchio simile od eguale, ma non anche il diritto di vietare al successivo registrante l'utilizzazione del marchio nella zona di diffusione locale: pur mancando, infatti, una norma che disciplini specificamente il conflitto tra questi due soggetti, depone in tal senso non solo un'interpretazione sistematica dell'art. 9 del r.d. 21 giugno 1942, n. 929, alla luce delle altre disposizioni in tema di preuso (artt. 17 e 18), ma anche il "favor legis" per il registrante, quale emerge sia dalla più intensa ed estesa tutela (anche penale) riservata dall'ordinamento al marchio registrato, sia dalle disposizioni del d.lgs. 4 dicembre 1992, n. 480, attuative della disciplina comunitaria, le quali conducono a configurare, in materia, una sorta di "duopolio", atto a consentire in ambito locale la coesistenza del marchio preusato e di quello successivamente registrato. (Rigetta, App. Bologna, 24 Gennaio 2002)