Con la citata pronuncia la Corte di Cassazione ha precisato che, nell'ipotesi in cui l'inquilino dia la disdetta del contratto di affitto senza il dovuto preavviso e il proprietario la accetti con la riserva di pagamento, l'affittuario è tenuto a corrispondere al proprietario i canoni di locazione maturati sino alla conclusione del contratto o quantomeno fin quando non subentri un altro inquilino.