Il diritto all’abitazione che consente di far subentrare il convivente nell’affitto della casa dell’ente opera anche se c’è un passaggio intermedio: muore il titolare, a questo punto subentra la figlia che a sua volta muore, lasciando però l’appartamento al convivente. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza 3548/2013, bocciando il ricorso di una società di gestione immobiliare dell’Inps che invece escludeva il diritto al subentro. In primo grado il tribunale di Roma aveva dato ragione all’istituto di previdenza ritenendo l’assenza di prole impeditiva del diritto al subentro, una decisione poi ribaltata in appello. Secondo la Suprema corte il ricorso deve essere rigettato sulla base del seguente principio di diritto “L’articolo 6, primo comma, della legge n. 392 del 1978 trova applicazione anche qualora l’evento morte riguardi un soggetto che sia in precedenza subentrato ai sensi della stessa norma nella posizione di conduttore al conduttore originario, dovendosi escludere che la norma possa operare solo con riguardo alla successione nella posizione di quest’ultimo”.