Il proprietario-locatore che all’atto della riconsegna dell’immobile sottoscrive con il conduttore una transazione in cui dichiara di non avere nulla a pretendere non ha poi diritto ad alcun risarcimento anche in presenza di asportazione di beni di proprietà. E’ questo l’asciutto principio a cui ha dato origine la sentenza della Cassazione, sezione III civile, 29 settembre 2011, n. 19786. Nel caso di specie, la clausola non poteva essere intesa quale mera clausola di stile, così come affermato dalla stessa corte di appello in quanto “la detta rinuncia è precisa e circostanziata e comprende qualunque titolo o spesa passati o futuri relativi al rapporto locatizio oggetto della transazione”.