Nessun diritto al contributo di solidarietà al conduttore ERP, se risulta proprietario di altri appartamenti, dati in affitto
T.A.R. Lombardia, Sez. Terza, sent. n. 254/22 del 30/11/2021
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 33 volte dal 06/04/2022
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Comune di Milano ha respinto la domanda volta ad ottenere il contributo di solidarietà di cui all’art. 35 della legge regionale n. 27 del 2009. Questa norma prevede l’istituzione di uno speciale contributo destinato a dare sostegno economico agli assegnatari degli alloggi ERP non in grado di far fronte al pagamento del canone di locazione.
A questo proposito va osservato che il Comune di Milano ha stabilito che il beneficio di cui si discute può essere erogato solo in favore di coloro che hanno un reddito non superiore ad una certa soglia. Ebbene, dagli accertamenti effettuati dall’Amministrazione, le cui risultanze non sono state specificamente contestate dal ricorrente, è emerso, non solo che quest’ultimo ha percepito redditi superiori all'indicato dal Comune, ma anche che egli è proprietario pro quota di quattro appartamenti, tutti locati a terzi.
Risulta evidente, in tale quadro, che il ricorrente non è in possesso dei requisiti previsti per poter beneficiare del contributo di cui si discute.
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