Locazioni canone variabile ma solo se predefinito
Cassazione civile , sez. III, 05 marzo 2009, n. 5349
Avv. Riccardo Neri
di Sarzana, SP
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Nelle locazioni non abitative le parti sono libere di determinare il canone, pur non potendolo aggiornare nel corso del rapporto, se non nei limiti di cui all'art. 32 l. n. 392 del 1978. Una tale libertà comporta anche il diritto di predeterminare l'importo del canone in misura variabile - se del caso - di anno in anno. È necessario, peraltro, che ciò avvenga in sede di conclusione del contratto e non per effetto di nuovi accordi stipulati nel corso del rapporto, a
Nelle locazioni non abitative le parti sono libere di determinare il canone, pur non potendolo aggiornare nel corso del rapporto, se non nei limiti di cui all'art. 32 l. n. 392 del 1978. Una tale libertà comporta anche il diritto di predeterminare l'importo del canone in misura variabile - se del caso - di anno in anno. È necessario, peraltro, che ciò avvenga in sede di conclusione del contratto e non per effetto di nuovi accordi stipulati nel corso del rapporto, allorché la posizione del conduttore è indubbiamente più debole rispetto a quella del locatore, a causa degli oneri e delle diseconomie normalmente inerenti all'esigenza di spostare la sede dell'attività (per effetto di una eventuale, incombente, disdetta o per altro). Invero la legge presuppone che nelle locazioni a uso non abitativo non operino, quanto meno all'atto della conclusione del contratto, le esigenze di tutela del conduttore che sole giustificano l'imposizione di limiti alla facoltà del proprietario di chiedere il canone ritenuto più remunerativo. Ciò trova spiegazione nel fatto che la situazione del mercato, in questo settore, e la natura commerciale o professionale degli interessi perseguiti dal conduttore fanno sì che le parti si vengano a trovare in posizione di sufficiente parità di forze e siano entrambe in grado di difendere adeguatamente i propri interessi, scegliendo liberamente se concludere il contratto.
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