Con la Sentenza n.19786 del 29 settembre 2011, la Suprema Corte di Cassazione, sezione III° civile, ha sancito il seguente principio: Il proprietario-locatore che, all’atto della riconsegna dell’immobile, sottoscrive una transazione in cui dichiara di non avere nulla a pretendere non ha diritto ad alcun risarcimento anche in presenza dell’avvenuta asportazione di beni di proprietà. Sulla questione, la Corte ha precisato che le clausole di stile sono espressioni generiche frequentemente contenute nei contratti o negli atti notarili, che per la loro eccessiva ampiezza e indeterminazione rivelano la funzione di semplice completamento formale mentre non può considerarsi tale la clausola che abbia un concreto contenuto volitivo ben determinato, riferibile al negozio posto in essere dalle parti (Cass. n. 5203/83, Cass.1950/09).