Cass. Civ. Sez. VI, 07/05/2012, n. 6850 LOCAZIONE DI COSE Canone in genere Il conduttore non può in nessun caso far luogo ad una autoriduzione del canone locativo per pretesi controcrediti. Una tale condotta costituisce, invero, un'alterazione del sinallagma contrattuale determinante uno squilibrio tra le prestazioni delle parti, a prescindere dalla sussistenza o meno della prova in ordine ai presupposti del vantato credito. Cass. civ. Sez. VI, 07/05/2012, n. 6850 PARTI IN CAUSA R.A. c. S.E. FONTI Massima redazionale, 2012