La sanzione di cui all’art. 3, co. III e V, Legge 431/1998 è di stretta interpretazione e non può essere applicata al di fuori delle ipotesi tassative previste dalla legge, ai sensi dell’art. 14 delle Preleggi. Tale sentenza è di particolare rilievo, poichè, delimita l'ambito di applicazione della predetta sanzione. Nella fattispecie in esame, l’attore chiedeva, ai sensi dell’art. 3, co. III e V, Legge 431/1998, che le resistenti, eredi del locatore, fossero condannate al pagamento della somma che si ottiene moltiplicando l’ultimo canone percepito per 36, perché, contrariamente a quanto dichiarato nella missiva di richiesta di rilascio dell’immobile, non hanno poi adibito l’immobile locato ad abitazione propria. Le convenute, costituendosi, incentravano la loro difesa sul rilievo che la loro missiva non avrebbe potuto qualificarsi come disdetta ex art. 3, Legge 431/1998, ma piuttosto come una proposta di consensuale scioglimento del contratto di locazione. Ad avviso del giudice del merito, per valutare se si tratti di disdetta o di mutuo consenso ex art. 1372 c.c., occorre innanzitutto considerare che la norma sanzionatoria invocata è di stretta interpretazione e non può essere applicata al di fuori delle ipotesi tassative previste dalla legge. Inoltre, il conduttore, nella lettera con cui ha dichiarato di aver trovato una sistemazione alternativa, si è ben guardato dal fare riferimento all’eventualità di agire ai sensi dell’art. 3 della legge citata, per il caso in cui l’immobile non fosse stato destinato dalla locatrice a proprio alloggio.