Il locatore può rifiutare la consegna dell’immobile in presenza di gravi danni e ottenere il pagamento del canone da parte del conduttore a titolo di indennità di occupazione fino a quando non riscuota le somme dovute. E’ quanto deciso dalla Terza sezione Civile della Corte di Cassazione, con la sentenza 24 maggio 2013, n. 12977. Il rifiuto del locatore di accettare la consegna diventerà illegittimo solo “dalla data in cui viene definitivamente attribuito al locatore medesimo il risarcimento del danno suddetto, mentre resta giustificato, e quindi legittimo, il rifiuto opposto in precedenza.”??