In tema di locazione di un'abitazione adibita ad uso diverso da quello abitativo, la divergenza tra le necessità familiari indicate nella disdetta, e l'effettiva utilizzazione del bene rilasciato da parte del figlio nubendo, dopo il fallimento delle nozze, non comporta la nullità della disdetta. E' quanto ha deciso, in sostanza, la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, con la sentenza 19 maggio 2011, n. 11014.