Nessuna norma di legge vieta che l'esercizio del potere disciplinare possa essere sollecitato(non anche provato) a seguito di scritto anonimo: il divieto di utilizzo di denunce anonime è disciplinato solo daglia artt. 240 e 333 c.p.p. in un'ottica strettamente funzionale agli obiettivi e alle regole del processo penale, ma si tratta pur sempre di un divieto di utilizzabilità ai fini probatori, che non esclude l'avvio di successive indagini di polizia giudiziaria. Inoltre poichè le clausole generali di correttezza e buona fede costituiscono un metro di valutazione dell'adempimento degli obblighi contrattuali e non anche una loro autonoma fonte, il loro rispetto da parte del datore di lavoro non viene in rilievo quando la materia del contendere verta sull'adempimento o meno degli obblighi del dipendente.