La legge 4.5.1998, n. 133 ha previsto ed istituito una particolare indennità da corrispondersi al magistrato in caso di trasferimento di ufficio (art. 2, c. 1,legge n. 133/1998) in sede disagiata. Tale indennità, per espressa previsione normativa, compete anche ai magistrati che sono stati destinati agli uffici di cui al comma 2 dell'art. 1 della medesima L. n. 133/1998 (dichiarati sede disagiata) quali uditori giudiziari con funzioni, dopo il primo biennio di permanenza in tali uffici (art. 2, camma 4, L. n. 133/1998).