spetta al magistrato trasferito di ufficio in sede disagiata il diritto ad ottenere incentivi economici previsti dall'art. 2, commi 1 e 4, della legge n. 133/1998
TAR Calabria di Catanzaro sentenza n. 436/2008
Avv. Prof. Piero Lorusso
di Roma, RM
Letto 833 volte dal 23/08/2012
La legge 4.5.1998, n. 133 ha previsto ed istituito una particolare indennità da corrispondersi al magistrato in caso di trasferimento di ufficio (art. 2, c. 1,legge n. 133/1998) in sede disagiata. Tale indennità, per espressa previsione normativa, compete anche ai magistrati che sono stati destinati agli uffici di cui al comma 2 dell'art. 1 della medesima L. n. 133/1998 (dichiarati sede disagiata) quali uditori giudiziari con funzioni, dopo il primo biennio di permanenza in tali uffici (art. 2, camma 4, L. n. 133/1998).
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO |
N. |
436 |
Reg. Dec. |
N. |
386/2007 |
Reg. Ric. |
|
ANNO |
2008 |
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CALABRIA
SEDE DI CATANZARO - Sezione Prima
composto dai magistrati
Cesare Mastrocola, Presidente
Giovanni Iannini, Consigliere;
Giovanni Ruiu , Referendario est.;
ha pronunziato
SENTENZA
sul ricorso n. 386/2007, proposto dal dott. Michele Sessa, rappresentato e difeso dagli avv.ti Federico Todeschini, Piero Lorusso e Luigi Morrone, elettivamente domiciliato a Catanzaro in Via Antonio Boussard n.2 presso lo studio di quest'ultimo.
CONTRO
il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, entrambi rappresentati e difesi per legge dall' Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliataria;
PER L'ACCERTAMENTO
del diritto del ricorrente ai benefici economici di cui all'art. 2 c. 1 e 4 della legge 133/1998 a far data dal 26.1.2006 e per tutto il periodo, nei limiti massimi previsti dalla medesima legge, di permanenza dello stesso nella sede disagiata del Tribunale di Crotone.
P E R LA CONSEGUENTE CONDANNA
del Ministero della Giustizia e del Ministero per l’Economia e le Finanze alla corresponsione dei relativi emolumenti maturati, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria alla scadenza dei ratei mensili fino all’effettivo soddisfo.
Visti gli atti tutti della causa;
Nominato relatore il Referendario Giovanni Ruiu;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
F A T T O
Con ricorso depositato il 23 aprile 2007 il dott. Sessa, magistrato in servizio presso il Tribunale di Crotone, sua sede di prima assegnazione, dal 13.10.2003 chiede l'accertamento del diritto alla corresponsione dei benefici economici previsti dall'art. 2 della legge n. 133/1998, con conseguente condanna delle amministrazioni intimate al pagamento delle somme relative, a partire dal 26.1.2006, oltre interessi.
Il ricorrente fa presente che l'ufficio presso il quale presta servizio è stato dichiarato sede disagiata con deliberazione del C.S.M. in data 26.1.2006 e sostiene di aver titolo ai benefici in parola, deducendo avverso le contrarie determinazioni assunte dal Ministero della giustizia i vizi di violazione degli articoli 1, 2, 4 e 8 della legge n. 133/1998, di violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost., di eccesso di potere, per travisamento dei fatti illogicità e difetto dei presupposti.
Conclude per l'accoglimento del gravame.
Per i Ministeri della Giustizia e dell'Economia e Finanze si è costituita in giudizio l'Avvocatura dello Stato, depositando memoria generica.
La causa è stata trattenuta in decisione nella pubblica udienza del 22 febbraio 2008.
DIRITTO
La questione oggetto della controversia è stata più volte affrontata dalla giurisprudenza ed il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi dall'orientamento interpretativo in proposito affermatosi.
La legge 4.5.1998, n. 133 ha introdotto incentivi, anche di natura economica per i magistrati trasferiti o destinati d'ufficio a sedi disagiate individuate dal C.S.M. su proposta del Ministero della Giustizia regione diversa e da una distanza superiore a 150
km.
Tra l'altro, la predetta legge ha previsto ed istituito una particolare indennità da corrispondersi al magistrato in caso di trasferimento di ufficio (art. 2, c. 1,legge n. 133/1998) in sede disagiata.
Tale indennità, per espressa previsione normativa, compete anche ai magistrati che sono stati destinati agli uffici di cui al comma 2 dell'art. 1 della medesima L. n. 133/1998 (dichiarati sede disagiata) quali uditori giudiziari con funzioni, dopo il primo biennio di permanenza in tali uffici (art. 2, camma 4, L. n. 133/1998).
Ad avviso del Collegio alla parte ricorrente, così come a tutti i magistrati destinati nelle sedi disagiate in epoca anteriore all'inserimento dell'ufficio nell'apposito elenco compresi quelli che già vi prestavano servizio per esservi stati destinati in precedenza (ma sempre dopo 1'1.1.1996 ai sensi dell'art. 8 L. n. 133/1998), va applicata detta norma generale di cui all'art. 2, comma 4, considerato che una diversa interpretazione apparirebbe manifestamente erronea per contrasto con la ratio legis del precetto normativo in questione.
Gli incentivi economici previsti dall'art. 2, commi 1 e 4, della legge n. 133/1998 avrebbero devono quindi essere attribuiti alla parte ricorrente in via ordinaria dopo il compimento del biennio di permanenza nell'ufficio-sede disagiata.
La finalità perseguita dalla norma in esame, con riguardo ai magistrati destinati in qualità di uditori giudiziari con funzioni da altre regioni non è, infatti, quella di incentivare la scelta delle sedi disagiate nel momento della loro designazione, bensì quella di incentivare la permanenza in tali sedi, ovvero di disincentivare il successivo trasferimento di tali magistrati verso altri uffici più graditi nel momento in cui essi, avendo maturato la legittimazione a trasferirsi, abbiano acquisito anche l'esperienza e la professionalità necessarie per trattare nella maniera più efficace i delicati affari della prima sede di lavoro.
La fondatezza di tale interpretazione è, del resto, anche resa evidente dalla circostanza che la legge non prevede benefici per i magistrati trasferiti su domanda, mancanza che risulterebbe illogica se la legge avesse inteso incentivare il trasferimento nelle sedi disagiate piuttosto che la permanenza di coloro che avessero interesse ad andare in altre sedi. La legge, inoltre, esclude ogni incentivo per il primo biennio di permanenza nell'ufficio disagiato degli uditori giudiziari, vale a dire proprio per il periodo in cui manca la legittimazione ai successivi trasferimenti; condizione, questa, che renderebbe inutile ogni incentivo a mantenere una sede di servizio comunque obbligata. L'esclusione della parte ricorrente dalla fruizione dei benefici economici di cui alla legge n. 133/1998 comporterebbe non soltanto un disconoscimento della finalità perseguita dalla legge, come dinanzi chiarita e delineata, ma provocherebbe altresì una inammissibile lesione del principio costituzionale di parità di trattamento delle situazioni uguali, tenuto conto che il ricorrente, quale uditore giudiziario già destinato all'ufficio nel momento del suo inserimento nell'elenco delle sedi disagiate, ha prestato servizio proprio nel periodo in cui si sono verificate le condizioni fondanti di tale inserimento e, quindi, ha subito direttamente tutti gli effetti negativi del riconosciuto disagio (nello stesso senso: Cga n.139 e 140 del 11.3.2005 e 155 15.3.2005 n.155 e, per citare le più recenti tra le sentenze di primo grado Tar Catania 28.3.2007 n.574, Tar Reggio Calabria 4.4.2007 n.281 e Tar Palermo 14.2.2008 n.220).
A ciò va aggiunto che il C.S.M. in risposta a quesito del 18.4.2001 ha riconosciuto quali destinatari dei nuovi benefici non economici di cui alla legge n. 133/1998 i "magistrati che si trovino a svolgere le funzioni in sedi dichiarate disagiate indipendentemente dal momento della loro assegnazione e con decorrenza dal momento in cui la sede è stata inserita nell'elenco".
Detta conclusione è estensibile anche all'applicazione dei benefici economici di cui alla medesima legge n. 133/1998 (in tal senso, da ultimo Tar Catania 28.4.2006, n. 662, Cga 29.9.2005 n. 642).
Conseguentemente il ricorrente, che al momento dell'inserimento del Tribunale di Crotone nell'elenco delle sedi disagiate, in data in data 26.1.2006, aveva già maturato i due anni di servizio minimo, considerato che prestava servizio in tale sede dal 13.10.2003, data di sua prima assegnazione, ha diritto da tale data ai benefici economici di cui alla legge 133/98.
Il ricorso va, pertanto, accolto e va riconosciuto il diritto della parte ricorrente al riconoscimento dei benefici economici di cui all'art. 2, commi 1 e 4, della legge n. 133/1998, a far data dal 26 gennaio 2006 e per tutto il periodo, nei limiti massimi previsti dalla medesima legge, di permanenza della stessa nella sede disagiata del Tribunale di Crotone. Conseguentemente il Ministero della Giustizia ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze devono essere condannati, per quanto di competenza, alla corresponsione dei relativi emolumenti maturati.
La somma liquidata dovrà essere maggiorata degli interessi legali dalle date di scadenza dei singoli ratei mensili al soddisfo.
Non può al contrario essere accolta, ad avviso del Collegio, la richiesta del riconoscimento della rivalutazione monetaria sulle somme dovute dall'amministrazione, attesa la natura indennitaria e non retributiva di tali somme (CdS sez. IV 28.1.2002 n.458 e Tar Palermo 22.3.2007 n.963).
Sussistono giuste ragioni per compensare le spese.
PQM
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria – Sezione Prima, pronunciandosi sul ricorso in epigrafe lo accoglie nei limiti di cui in motivazione e per l'effetto:
- dichiara il diritto del ricorrente al ri conoscimento dei benefici e-conomici di cui all'art. 2, commi 1 e 4, della legge n. 133/1998, a far data dal 26 gennaio 2006 e per tutto il periodo, nei limiti massimi previsti dalla medesima legge, di permanenza nella sede disagiata del Tribunale di Crotone.
- condanna il Ministero della giustizia ed il Ministero dell'economia e delle finanze alla corresponsione dei relativi emolumenti maturati, con gli interessi legali, come per legge, dalle date di scadenza dei singoli ratei mensili fino al soddisfo;
-Compensa le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro, il 22 febbraio 2008 dal Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
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