L'art. 2103 c.c. riconosce al lavoratore il diritto a svolgere le mansioni per le quali è stato assunto ovvero equivalenti alle ultime effettivamente svolte, con il conseguente diritto a non essere lasciato in condizioni di forzata inattività e senza assegnazione di compiti, ancorché senza conseguenze sulla retribuzione: il lavoro, infatti, non solo è un mezzo di guadagno, ma è anche un mezzo di estrinsecazione della personalità di ciascun cittadino. La violazione del diritto del lavoratore all'esecuzione della propria prestazione è fonte di responsabilità risarcitoria per il datore di lavoro.