Se il lavoratore rimanere forzatamente inattivo, ha diritto al risarcimento del danno non patrimoniale
Cassazione Civile, Sezione Lavoro, sentenza del 18 maggio 2012, n. 7963
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 835 volte dal 26/07/2012
L'art. 2103 c.c. riconosce al lavoratore il diritto a svolgere le mansioni per le quali è stato assunto ovvero equivalenti alle ultime effettivamente svolte, con il conseguente diritto a non essere lasciato in condizioni di forzata inattività e senza assegnazione di compiti, ancorché senza conseguenze sulla retribuzione: il lavoro, infatti, non solo è un mezzo di guadagno, ma è anche un mezzo di estrinsecazione della personalità di ciascun cittadino. La violazione del diritto del lavoratore all'esecuzione della propria prestazione è fonte di responsabilità risarcitoria per il datore di lavoro.
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