Responsabile il datore di lavoro che non verifica, prima dell'assunzione, l'effettivo rilascio del permesso di soggiorno
Corte di Cassazione, Sentenza del 31 Agosto 2011, n.° 32934
Avv. Prof. Antonio Ruggiero
di Varese, VA
Letto 838 volte dal 14/09/2011
La Corte di Cassazione, con la sentenza n.° 32934 del 31 Agosto 2011, ha stabilito che la responsabilità del datore di lavoro che assume alle proprie dipendenze uno straniero privo del permesso di soggiorno non è esclusa dalla buona fede invocata per aver preso visione della richiesta di permesso di soggiorno avanzata dallo straniero. Il datore di lavoro è stato ritenuto responsabile di aver assunto alle proprie dipendenze due lavoratori stranieri fidandosi delle assicurazioni verbali degli stessi senza richiedere l'esibizione del prescritto permesso di soggiorno.
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