Nel caso di attribuzioni di mansioni superiori dirigenziali di fatto, qualora la sostituzione del titolare si sia protratta negli anni,la mala gestio della ASL non può risolversi in una penalizzazione di colui che ricopre "provvisoriamente" un incarico,privandolo del relativo trattamento economico,perchè ciò costituirebbe una violazione dell'art. 36 della Costituzione. Commento:La sostituzione o la reggenza del pubblico ufficio sprovvisto temporaneamente del Dirigente titolare è contrassegnata dalla straordinarietà e dalla temporaneità, per cui ad essa può farsi applicazione solo allorquando sia stato aperto il procedimento di copertura del posto vacante e nei limiti di tempo ordinariamente previsti per tale copertura, cosicchè, al di fuori di tale ipotesi,la reggenza dell'ufficio concreta svolgimento di mansioni superiori con diritto al relativo trattamento economico, ivi comprese le indennità di posizione e di risultatato ( cfr Cass. Sez. Un. 16/2/11 n.3814).La sentenza costitusce una delle prime applicazioni del principio sancito dalle Sezioni Unite in materia di svolgimento di mansioni superiori nel pubblico impiego privatizzato, modificando l'orientamento precedente della Giurisprudenza Amministrativa.