Si è quindi concluso che, al di là della misura della pensione, i lavoratori con orario di lavoro part time verticale ciclico, non possono vedersi esclusi dall’anzianità contributiva tuot court i periodi non lavorati nell’ambito del programma negoziale lavorativo concordato, e che in tal senso, in conformità del principio di supremazia della normativa comunitaria rispetto a quella nazionale in contrasto con essa (ex artt. 11 e 117 Cost), deve essere interpretato (deve infatti considerarsi che il primato del diritto europeo non incide sulla validità delle norme interne, ma riguarda la loro applicazione) il ridetto art. 7 comma 1 L. 638/83, con riferimento all’anzianità previdenziale dei lavoratori con orario part time verticale. Né occorre sollevare alcuna questione di legittimità costituzionale della norma in esame, prevalendo senz’altro l’applicazione del diritto europeo (C.Cost n. 284\07).