La Corte osserva che il riconoscimento dei benefici contributivi, previsti dall’art. 8 co. 4° legge n. 223/1991 in favore delle imprese che assumono personale dipendente già licenziato a seguito della procedura di mobilità, presuppone che vengano accertate l’effettiva cessazione dell’originaria azienda e la nuova assunzione da parte di altra impresa in base a esigenze economiche effettivamente sussistenti. Ne consegue che, ove l’azienda originaria, intesa nel suo complesso, abbia continuato o riprenda a operare, la prosecuzione del rapporto di lavoro o la sua riattivazione presso la nuova impresa costituiscono non la manifestazione di una libera opzione del datore di lavoro, ma effetto di un preciso obbligo di legge non meritevole dei benefici della decontribuzione. si tratta dell’applicazione dell’art. 2112 cod. civ, ai sensi del quale, in caso di trasferimento d’azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario e il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano