Il credito da rapporto di lavoro subordinato ha natura privilegiata ex art. 439, co. 3, cpc. ed esonera il lavoratore dalla prova del danno, che deve ritenersi presunto “juris et ede jure” a fronte dell’intervenuta svalutazione. Pertanto, gli interessi ed il risarcimento conseguenti dalla svalutazione devono essere riconosciuti anche d’ufficio.