Il diritto alle ferie riconosciuto e garantito ai lavoratori dall'art. 36 Cost. ha carattere irrinunciabile tanto che, laddove le ferie non siano effettivamente fruite, anche senza responsabilità del datore di lavoro, al lavoratore deve essere riconosciuta un'indennità sostitutiva che, oltre ad avere carattere risarcitorio, in quanto idonea a compensare il danno conseguente alla mancata fruizione delle ferie, costituisce altresì un'erogazione di natura retributiva, essendo connessa al sinallagma caratterizzante il rapporto lavorativo, rappresentando il corrispettivo dell'attività lavorativa resa in un periodo che, pur essendo di per sé retribuito, avrebbe invero dovuto essere non lavorato. Di talché, devono considerarsi illegittime, per contrasto con norme imperative, tutte quelle disposizioni dei contratti collettivi di lavoro che escludano il diritto del lavoratore all'equivalente economico di periodi di ferie non goduti al momento della risoluzione del rapporto, salvo l'ipotesi del lavoratore che abbia disattesa la specifica offerta della fruizione del periodo di ferie da parte del datore di lavoro.