Anche la domanda inammissibile, infatti, abbisogna di una pronunzia giudiziale, suscettibile di passaggio in giudicato formale: prima della quale, essa costringe la controparte a difendersi attivamente, palesando pienamente la volontà dell'attore di esercitare il diritto di credito. Senza dire che, ove l'inammissibilità non fosse rilevata dal giudice, si creerebbe una vistosa contraddizione tra l'inidoneità astratta all'interruzione - che, secondo l'opinione qui criticata, andrebbe stabilita a priori, in considerazione dei vizi processuali dell'atto introduttivo del giudizio - e l'eventuale efficacia di un giudicato sostanziale, che evidentemente si sovrapporrebbe all'inidoneità genetica, sanandola ex post, ai fini interruttivi del decorso della prescrizione, proprio perché facit de albo nigrum.