Nel caso del venire meno del rapporto associativo a seguito di esclusione del socio di cooperativa non può trovare accoglimento la domanda con la quale viene chiesto di dichiarare l'illegittimità del licenziamento e conseguente applicazione dell'art. 18 L.300/1070 in quanto le norme di legge richiamate sul licenziamento individuale presuppongono che il rapporto di lavoro si sia risolto per volontà del datore di lavoro. Nel caso di esclusione del socio dalla cooperativa il rapporto di lavoro non si è risolto per un licenziamento ma si è estinto automaticamente in conseguenza della volontà della società di risolvere il rapporto societario adottando la delibera di esclusione.