La Corte ha dichiarato l'illegittimità della norma che fa decorrere la data per l'astensione obbligatoria , da quella del parto anche in caso di prematuro. In tal modo il fine di proteggere il rapporto, che dovrebbe instaurarsi tra madre e figlio nel periodo immediatamente successivo alla nascita, rimarrebbe di fatto eluso dal rigido collegamento della decorrenza del congedo dalla data del parto; situazione in contrasto sia con l’art. 3 Cost., sotto il profilo della disparità di trattamento – privo di ragionevole giustificazione – tra il parto a termine e il parto prematuro, sia con i precetti costituzionali posti a tutela della famiglia (artt. 29, primo comma, 30, 31 e 37, primo comma, Cost.).