Le indennità risarcitorie erogate al dipendente per risarcire la perdita economica (danno emergente) non costituiscono reddito mentre quelle corrisposte “… in sostituzione di redditi …“ e/o “…a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi” (lucro cessante) costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti e sono conseguentemente soggette ad imposta