Il congedo per matrimonio, che il lavoratore deve richiedere con sufficiente anticipo, spetta, in difetto di specifica disciplina contrattuale collettiva, laddove il periodo richiesto sia ragionevolmente connesso, in senso temporale, con la data delle nozze, ciò essendo sufficiente a mantenere il necessario rapporto causale con l’evento. Nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto, che impongono il necessario contemperamento dei tutelati interessi del lavoratore e delle esigenze organizzative dell’impresa, la Corte di legittimità ritiene che il periodo di congedo debba trovare la sua giustificazione nell’evento matrimonio, tanto che la relativa fruizione non può essere del tutto svincolata dall’evento stesso, ma, allo stesso tempo, che tale collegamento non abbia come necessaria conseguenza l’inclusione del giorno delle nozze nei quindici giorni di congedo.