Le gratifiche retributive, speciale e particolare, e il premio di produttività, sono destinati per loro essenza e funzione a compensare un’attività lavorativa connotata dai requisiti della continuità e della pienezza di partecipazione all’attività aziendale; pertanto, dalla loro erogazione restano necessariamente esclusi i rapporti di lavoro connotati da precarietà e limitati nel tempo, come i contratti a termine e i contratti di formazione e lavoro. La particolare tipologia del contratto di formazione e lavoro infatti è caratterizzata da una causa giuridica mista (scambio tra lavoro retribuito e addestramento del lavoratore rivolto all’acquisizione della professionalità necessaria per l’immissione nel mondo del lavoro), che comporta un’attività produttiva ridotta, rendendo giustificata l’esclusione del lavoratore interessato da elementi retributivi speciali, quali il premio di produzione, diretti a compensare una partecipazione piena ai risultati produttivi dell’impresa