Nella ipotesi di mancata fruizione del periodo feriale a causa ed in seguito ad una lunga convalescenza il prestatore di lavoro ha diritto alla corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie alternativamente alla fruizione stessa. Secondo la Corte per le ferie non godute deve, quindi, scattare l’indennità d’ufficio, valendo tale regola anche se i contratti collettivi (CCNL) non prevedano una clausola del genere. Infatti, il diritto alla ferie è un diritto di rilievo costituzionale (art. 36); pertanto, nel momento in cui il dipendente, che si sia assentato dal lavoro a causa di una lunga malattia, non fruisca (in tutto o solo in parte) delle ferie annuali (entro il periodo stabilito dalla contrattazione collettiva) in assenza di determinazione al riguardo da parte del datore, non può desumersi dal silenzio alcuna rinuncia in tal senso.