Le quote accantonate del trattamento di fine rapporto, nel privato e nel pubblico, tanto che vengano trattenute presso l’azienda quanto che vengano versate al fondo di tesoreria dello Stato presso l’Inps o conferite in un fondo di previdenza complementare, sono ritenute comunque pignorabili e devono dunque essere oggetto della dichiarazione resa dal terzo pignorato ai sensi dell’articolo 547 Cpc.