Ai fini del giudizio di equivalenza, occorre verificare in concreto i compiti espletati dal dipendente, a prescindere dall’inquadramento formalmente attribuito. Né può rilevare la circostanza che il dipendente avesse conservato l’originario inquadramento in quanto, ai fini del giudizio di equivalenza, occorre verificare in concreto se sia tutelato, anche nelle mansioni di nuova assegnazione, il livello professionale raggiunto e l’utilizzazione del patrimonio professionale acquisito dal dipendente.