La Sezione Lavoro della Cassazione, con sentenza 23 febbraio 2012, n. 2722 ha precisato che il divieto per il datore di lavoro di controllare la posta elettronica del dipendente viene a cadere quando il controllo si verifica ex post: nell’eventualità in cui emergono circostanze di fatto tali da sostenere l’inizio di una indagine di natura retrospettiva, il datore è legittimato ad accedere ai contenuti della posta elettronica del prestatore di lavoro. Qualora vengano accertate violazioni, si rende legittimo l’eventuale licenziamento. Nella fattispecie sottoposta il controllo da parte del datore sulle e mail non concerneva la sorveglianza sull’esecuzione della prestazione lavorativa, bensì era preordinata ad accertare eventuali condotte illecite che ponevano in pericolo l’immagine della datrice nei confronti di terzi soggetti: “entrava in gioco il diritto del datore di lavoro di tutelare il proprio patrimonio