In materia di pubblico impiego, una sequenza di contratti a tempo determinato per oltre trentasei mesi complessivi, tutti carenti di esplicita giustificazione, manifesta di per sé la sua illegittimità, cui deve conseguire la sanzione prevista dalla legge della conversione dei contratti in un unico contratto a tempo indeterminato (art. 5, co. 2, d.lgs. n. 368/2001). Nella fattispecie, infatti, non può trovare applicazione il divieto di conversione di cui all’art. 36, d.lgs. n. 165/2001, atteso che l’attuale ordinamento non contempla alcuna sanzione idonea ad ovviare all’utilizzo abusivo del predetto tipo di contratto nel pubblico impiego, come richiesto dalla normativa comunitaria.