Nel caso in cui il controllo del datore di lavoro avvenga in forma occulta e non sia cioè rilevabile dal lavoratore, il quale subirà un controllo a distanza avente unicamente ad oggetto l’attività lavorativa, la procedura sarebbe vietata dal primo comma dell'art. 4 dello Statuto dei lavoratori. Nella differente ipotesi in cui la procedura abbia, tra i propri fini, quello primario di prevenire e/o proteggere la sicurezza dell'azienda, delle sue informazioni e file e, soltanto in via secondaria e sussidiaria, quello di consentire pure il controllo della prestazione lavorativa, il controllo potrebbe essere consentito, ma nel rispetto delle modalità previste dal secondo comma dell'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori (cioè con un accordo con le R.S.A. o specifiche disposizioni dell’Ispettorato del Lavoro). La procedura potrebbe essere invece legittima e non rientrante nell’ambito di applicazione dell’articolo 4 dello Statuto qualora non riguardi invece in alcun modo l'attività lavorativa ma sia unicamente diretta ad accertare, seppur in modo occulto, eventuali condotte illecite del lavoratore e, in particolare, risulti indispensabile per la tutela del patrimonio aziendale.